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Regolamento interno della Cooperativa Ager S.c. – Agricoltura e Ricerca
Via Tucidide 56 – Milano
P.I. 1076070151
REA 1413840
Albo Cooperative A114780
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 I parte
 
Premessa
1. Il presente regolamento interno che disciplina le condizioni normative, economiche e operative relative alla prestazione di attività lavorativa da parte dei soci lavoratori della Cooperativa:
• E’ stato approvato dall’assemblea della Cooperativa in data 1/03/07 ai sensi dell’ art. 6 L. 3/4/2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno 12/03/07
• Potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci.
2. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all’art.1 ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili, nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Articolo 1 – Tipologia di soci lavoratori
1. I soci lavoratori della Cooperativa :
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro per la Cooperativa stessa.
2. Tra socio e Cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:
• Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
• Formativo, finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
• Professionale;
• Di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto;
• Volontario, ai sensi della Legge 381/1991.
3. È inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.
4. La Cooperativa provvederà entro il 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.

Articolo 2. Modalità di individuazione del tipo di contratto.
1. L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e Cooperativa deve essere operata in unzione del raggiungimento degli scopi della Cooperativa tenuto conto:
• del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
• del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
• del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.;
• delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
• del tipo di lavoro disponibile nella Cooperativa.

Articolo 3 – CCNL applicabile ai soci subordinati.
1. Ai soci con i quali è instaurato un rapporto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento, spetta un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata ai commi precedenti.
3. L’interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo può essere causa di esclusione da socio e l’esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.

Articolo 4 – Normativa applicabile ai soci non subordinati.
1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai fini fiscali, ai fini previdenziali e assistenziali, ai fini dell’assicurazione INAIL, si applicano tutte le disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
2. La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidati dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumere i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto.
3. Ai soci professionisti è applicabile la disciplina civilistica del lavoro autonomo nonché quella relativa all’albo di appartenenza.
4. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa.

Articolo 5 – Trattamento economico dei soci con rapporto di lavoro subordinato.
1. Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa.
2. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile come definito all’art.3 del presente regolamento. L’attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all’ effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.
3. L’ assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti a livello nazionale.
4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione ai singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all’impegno dimostrato.

Articolo 6 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato.
1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla Cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Articolo 7 – Ristorno
1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare l’erogazione di ristorni in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli art. 5 (soci subordinati) e 6 (soci non subordinati).
2. L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:
• integrazione dei compensi;
• aumento gratuito del capitale sociale;
3. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell’art.4 L. 142/2001, reddito di lavoro dipendente.
Articolo 8 – Situazione di crisi aziendale
1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l’assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
2. L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’art.7 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico. Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

Articolo 9 – Distribuzione del lavoro.
1. La Cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità. La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell’ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun
onere per la Cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto ad orario ridotto. Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della Cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o di lavoro ripartito.
2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.
In quest’ultimo caso la Cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera e) L. 142/2001 (deliberazioni nell’ambito
di un piano di crisi aziendale).
3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attuare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera d) L.142/2001, il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso senza diritto alla
remunerazione, in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
4. Il socio può eseguire lavori reperiti in proprio, purché autorizzato dalla Amministrazione dell’Azienda.

Articolo 10 – Codice disciplinare.
1. I contratti di lavoro subordinati si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esclusione da socio per qualsiasi ragione o causa prevista dallo statuto.

 II parte


A. Comunicazione di ammissione.

1. L’ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell’art.1 L.142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.
2. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti da Dlgs 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia.
3. Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.
4. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre per ogni tipo di contratto l’elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenute a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
5. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel DLgs 196/2003.

B. Partecipazione.
1. Tutti i soci hanno eguali diritti e eguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della Cooperativa. Nella Cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci. Ogni socio ha diritto di criticare l’opera della Cooperativa motivando la critica in forma scritta in modo costruttivo. È fatto divieto ai soci di discutere nei luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche
organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.
2. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto, per cui tutte le decisioni ed i fatti della Cooperativa non devono essere comunicati all’esterno e a terzi. Chiunque opera all’interno della Cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto ad informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della Cooperativa.

C. Organizzazione del lavoro.
1. Ogni socio è tenuto è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. Il lavoro dei soci con contratto di lavoro subordinato viene organizzato e diretto dalla direzione. Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.
2. Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto di lavoro individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della Cooperativa.
3. I soci dovranno essere informati circa l’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale, le scelte di importanza particolare per la Cooperativa.

D. Corresponsione delle remunerazioni.
1. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di lavoro.
2. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.
3. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della Cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la Cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.


E. Liquidazione e corresponsione dei rimborsi spese.
1. I rimborsi delle spese di trasferta sostenute dai soci lavoratori saranno liquidati e corrisposti secondo quanto previsto dal CDA.

III parte

Norme specifiche per i soci con contratto diverso da quello di lavoro subordinato.


A. Norme generali.
1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la propria attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all’art. 4 del presente regolamento e del contratto individuale stipulato al momento dell’immissione al lavoro. L’attività deve essere svolta in libertà, senza vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della Cooperativa, partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione
della Cooperativa per il buon svolgimento dell’attività.
3. La Cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale, concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave). Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità il CDA, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell’attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti. In ogni caso l’interruzione del rapporto può essere causa dell’esclusione da socio e l’esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.
4. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell’attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla Cooperativa nei confronti di terzi.
5. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l’esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.

B. Assenze.
1. I soci sono tenuti a comunicare alla Cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.


C. Norme sulla sicurezza sul lavoro.
1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla Cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata.
2. Quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della Cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la Cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

D. Infortunio.
1. I soci con contratto di collaborazione a progetto, se soggetti all’iscrizione all’INAIL, sono obbligati, salvo causa di forza maggiore, a dare immediata notizia alla Cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in Cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio. La
ripresa dell’attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.
2. Qualsiasi responsabilità ed adempimento nei confronti dell’INAIL o di altri enti assicuratori pubblici o privati in ordine ad eventuali infortuni occorsi ai soci lavoratori con contratto di lavoro diverso da quello subordinato sarà a totale carico dei soci stessi. Comunque il socio infortunato sarà tenuto ad informare la Cooperativa degli infortuni occorsi anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi.

E. Risoluzione del contratto.
1. Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale, e senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da socio.

F. Controversie.
1. Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e Cooperativa derivante dall’applicazione del contratto.

 

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